Saggio breve di Giuliano Laccetti
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024 (Corte Costituzionale:2024) ha letteralmente smantellato l’ennesima porcata targata Calderoli, la legge 86/2024, per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Il Titolo V della Costituzione, gli artt. dal 116 al 120, “riformati” in maniera maldestra, pericolosa, colposa o dolosa, nel 2001 dal centro-sinistra (presidente del consiglio allora era Amato), “pensati” sotto l’allora spinta secessionista di una Lega Nord eversiva e minacciosa, consente l’attribuzione di particolare, maggiore autonomia alla regione che ne faccia richiesta. Ma con più o meno chiari limiti.
Nel merito, pur ammettendo la costituzionalità della legge Calderoli nel complesso, la Corte costituzionale la “smantella”, cancellando di fatto 18 commi su 45 della legge, e imponendo una lettura “costituzionalmente orientata” di tutto il resto. Il principio di fondo è che la Repubblica esiste nell’interesse di tutti, senza privilegi legati a inesistenti popoli regionali. Non esistono popoli regionali!!! Non si possono trasferire alle regioni energia, ambiente, reti di comunicazioni, commercio estero, diritti civili e sociali; ovviamente impone enormi limitazioni per eventuale trasferimento dell’Istruzione, giusto qualche funzione, escludendo i principi generali.
E resta centrale il ruolo del Parlamento. Nessuna possibilità di trasferimento per quelle funzioni, insomma, che richiedono una capacità di coordinamento sovranazionale o che coinvolgono diritti civili e sociali: tali funzioni devono comunque essere condizionate alla definizione e al finanziamento reale dei Livelli essenziali delle prestazioni. Che non si potranno determinare con Dpcm (decreti del governo)!
In particolare, la Corte ritiene incostituzionali i seguenti aspetti:
1 – La possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge trasferiscano da Stato a Regione intere materie; la Corte ritiene invece che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, in base al principio di sussidiarietà, e cioè da una “dimostrazione” di maggiore efficienza se la funzione dovesse passare alla Regione.
2 – Il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei Lep, concernenti i diritti civili e sociali, priva di idonei criteri direttivi, per cui in sostanza la decisione spetta al governo, limitando il ruolo del Parlamento.
3 -La previsione che sia un Dpcm a determinare l’aggiornamento dei Lep.
4 -La determinazione dei Lep con Dpcm sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi per definire i Lep.
5 – La possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito erariale, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse per svolgere le funzioni trasferite – non fossero in grado di assicurare quelle funzioni stesse.
6 – Il non prevedere obbligatoriamente da parte di tutte le regioni, la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con un indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.
7 – L’estensione di alcune norme, e quindi dell’art. 116 Cost., alle regioni a statuto speciale, che invece devono seguire altre strade per maggiori forme di autonomia.
La Corte ribadisce i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini. L’autonomia differenziata, secondo la Corte, se attuata, deve migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, nei confronti di tutti i cittadini, non deve servire ad una lotta di potere tra diversi segmenti del sistema politico. Il Parlamento, se vorrà, cambierà secondo le indicazioni della Corte Costituzionale.
Rimane il referendum abrogativo dell’intera legge, quesito referendario proposto da circa 1.300.000 cittadini, e da 5 Consigli regionali. Il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, intervistato su questa questione, ha dichiarato che spetta all’Ufficio centrale dei referendum presso la Corte di Cassazione, pienamente e tempestivamente informata delle motivazioni della Corte Costituzionale, valutare, a questo punto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la legittimità o meno del referendum. Poi, eventualmente, la palla tornerà alla Corte Costituzionale, una volta stabilita la legittimità, per valutarne l’ammissibilità.
Sul punto i pareri sono discordi: un gruppo di costituzionalisti (ad es. il prof. Massimo Villone e la prof.ssa Giovanna De Minico) ritengono il referendum abrogativo totale pienamente legittimo, e che tale lo giudicherà la Corte di Cassazione, in quanto nessuna nuova legge nel frattempo è intervenuta a modificare/annullare norme della Calderoli; l’intervento della Corte Costituzionale ha annullato alcuni commi, ma l’impianto, pur in presenza di indicazioni di interpretazioni costituzionalmente orientate, un “rigetto interpretativo”, è considerato legittimo e costituzionale. La sentenza non ha forza prescrittiva, non ha forza di legge che modifica una legge. Più precisamente, l’eventuale adeguamento da parte del Parlamento e l’osservanza delle interpretazioni costituzionalmente orientate date dalla Consulta saranno “utili” per il futuro. Ma la Cassazione deve decidere in base a quel che c’ è oggi.
L’oggetto del referendum non viene meno e il quesito rimane. A differenza dei quesiti di abrogazione parziale, maldestramente e scioccamente (o furbescamente!) presentati dalle Regioni, che vedrebbero cadere l’oggetto del contendere, essendo la Corte Costituzionale intervenuta proprio a modificare alcune delle parti su cui si chiedeva il referendum abrogativo. La Corte Costituzionale ha “dettato” letteralmente una formulazione diversa che sostituisce la precedente della legge Calderoli, quindi non ci sarebbe vuoto normativo; la Cassazione valuterà se i quesiti referendari parziali sono superati perché la nuova formulazione di commi e articoli ne soddisfa le ragioni, o ha ancora ragion d’essere, e si trasferisce quindi anche su questa nuova formulazione.
In definitiva, legittimo il referendum abrogativo totale, in dubbio quelli parziali. Ma la giurisprudenza, in questo caso anche costituzionale, è materia “delicata”, “difficile”, nel senso che si presta ad interpretazioni, giudizi, linee di pensiero … diverse tra loro, e difatti, secondo altri studiosi, il pronunciamento della Corte Costituzionale va a modificare, di forma e di fatto, il testo della legge Calderoli, e di conseguenza le richieste di referendum decadono, essendo la legge sostanzialmente cambiata.
Un mio commento a questo è che, se così fosse, si dovrebbero bloccare tutti i procedimenti e la discussione in corso tra governo e alcune regioni, così come dovrebbe essere sciolto, o quantomeno fermato, il Comitato per i Lep dell’ineffabile Cassese, non foss’altro che per correttezza istituzionale. Addirittura, al contrario, sembra si possa andare ad una proroga del Comitato, ben oltre il 31 dicembre, data in cui doveva sciogliersi dopo aver chiuso i lavori (e difatti è prevista nei prossimi giorni una riunione plenaria per la definizione del documento finale); questa proroga permetterebbe al furbo (furbo!) Calderoli di proseguire le trattative con le regioni che hanno cominciato a chiedere autonomia sulla protezione civile!
E’ notizia delle ultime ore, in particolare, che nel decreto “Milleproroghe” per aggirare la presa di posizione della Consulta, il “furbo” Calderoli salva “amministrativamente” il lavoro istruttorio e ricognitivo del Clep, conservandone la validità, e trasferendone le funzioni, consultive e di indagine e di supporto per la definizione dei Lep, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, coè sotto la regia diretta del ministro Calderoli.
Insomma, un evidente nervosismo ed una perdurante “isteria” che non vuol far cedere, Calderoli e i suoi, ed accettare quel che ormai tutti sanno: la legge Calderoli è morta e sepolta!
Bibliografia
Corte Costituzionale (2024), https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:192 , consultato il 10/12/2024